Art. 24.
(Incentivi all'assolvimento del servizio civile).

      1. All'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, le parole: «dal comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 4 e 4-bis»;

          b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

      «3-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2007, le università possono riconoscere l'esenzione totale o parziale dal pagamento delle tasse universitarie agli studenti che prestano il servizio civile. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto a rifondere alle università le risorse finanziarie non riscosse a seguito dell'adozione del suddetto provvedimento di esenzione»;

          c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

      «4-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2007, nei concorsi relativi all'accesso alle carriere del pubblico impiego sono determinate riserve di posti nella misura minima dell'1 per cento per coloro che sono in possesso dell'attestato di cui all'articolo 9, comma 8. In relazione a specifiche esigenze funzionali, sono determinate annualmente, con

 

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decreto del Ministro per la funzione pubblica, eventuali quote percentuali aggiuntive riservate a competenze professionali maturate nel corso dello svolgimento del servizio civile. Le amministrazioni pubbliche e le amministrazioni locali possono riconoscere un punteggio aggiuntivo ai giovani che hanno svolto il servizio civile, con particolare riferimento ad ambiti di utilizzo connessi con i settori del pubblico impiego messi a concorso».